I terremoti avvenuti sul territorio italiano negli ultimi anni hanno reso evidente la vulnerabilità di strutture e infrastrutture e la necessità di predisporre misure in grado di abbattere il livello di rischio.
Nell’ambito delle scaffalature industriali, ad esempio, un episodio sismico aumenta notevolmente il pericolo di crollo della struttura o di caduta dall’alto di unità di carico pesanti.
Nel corso degli anni, in particolare dal terremoto in Emilia Romagna del maggio 2012, le autorità competenti hanno lavorato per fornire alle aziende precise indicazioni in merito a come potersi adeguare all’antisismico.
Nel 2018, il Comitato Tecnico Scientifico della Regione Emilia Romagna ha emesso una deliberazione “in merito alle modalità di calcolo/verifica delle strutture di stoccaggio ed immagazzinamento a sviluppo verticale”.
Nonostante questo documento sia stato emesso da un comitato regionale, e non nazionale, molte altre regioni in Italia hanno deciso di adottare le norme previste da questo documento.
TIPOLOGIE DI STRUTTURE COINVOLTE
La L.R. n. 19/2008 e il D.G.R. n 11/2018, emessi dalla Regione Emilia Romagna, forniscono indicazioni per tre categorie di strutture; le prime due sono costituite da magazzini autoportanti e strutture che prevedano piani di calpestio per lavori in quota.
La terza, invece, comprende gli altri tipi di scaffalatura, così definiti:
“Scaffalatura di qualsiasi altezza realizzata all’interno o all’esterno di un involucro edilizio, ma da esso indipendente, e con funzione esclusivamente di immagazzinaggio dei prodotti”
SCAFFALATURE NUOVE
In caso ci sia necessità di acquistare del nuovo, è possibile e consigliabile orientarsi verso scaffalature antisismiche.
In merito alla loro progettazione, il Comitato Tecnico Scientifico, tramite la L.R. n. 19/2008 e il D.G.R. n 11/2018 , fornisce indicazioni di progettazione degli scaffali prevedendo due opzioni, a seconda dell’altezza della struttura (maggiore o minore di quattordici metri).
SCAFFALATURE ESISTENTI
Per le scaffalature già esistenti, previa attenta analisi e sopralluogo tecnico per valutare la fattibilità dell’intervento, è invece possibile fare un consolidamento sismico, come previsto dalla L.R. n. 19/2008 e dal D.G.R. n 11/2018 : “Per la valutazione della sicurezza delle scaffalature esistenti, non esplicitamente o non adeguatamente progettate per le azioni sismiche, e per la realizzazione degli interventi di rinforzo locale, di miglioramento oppure di adeguamento sismico, potranno adottarsi i criteri di calcolo e di verifica di resistenza contenuti nelle Norme Tecniche per le Costruzioni oppure nella normativa specialistica di settore secondo i criteri normativi sopra riportati”
Le scaffalature sottoposte a consolidamento sismico, perché esso sia ritenuto adeguato, devono essere oggetto di miglioramenti strutturali che assicurino una protezione sismica non inferiore al 60 % di quella prevista per una nuova costruzione.
È importante specificare che le azioni di miglioramento sono, innanzitutto e soprattutto, volte a rendere l’ambiente di lavoro più sicuro, tramite l’abbattimento di fattori di potenziale pericolo.
Le migliorie che verranno apportate alla struttura contro il rischio sismico, quindi, saranno legate non solo alla tipologia di scaffalatura, ma anche ad altri fattori, come la tipologia di unità di carico e il livello di intensità di movimentazione della merce.
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
L’adeguamento sismico delle scaffalature, come già detto, non è un obbligo basato su una specifica legge, dedicata all’argomento, ma, al D.Lgs 81/2008 e al D.G.R. n 11/2018 della Regione Emilia Romagna.
Gli articoli 17 e 28 del D.Lgs 81/2008 indicano la necessità di effettuare una valutazione di tutti i potenziali rischi per la salute e la sicurezza, comprendendo anche possibili terremoti.
L’art. 29 del D.Lgs 81/2008 richiede che la valutazione dei rischi venga rielaborata in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione.
Tali evoluzioni permettono oggi di valutare ed intervenire in maniera chiara ed efficace nell’ambito dell’adeguamento sismico.
Nel documento emesso dal Comitato Tecnico Scientifico della Regione Emilia Romagna nel 2018 è riportata questa indicazione del D.Lgs 81/2008: “In tutti i casi il proprietario della scaffalatura, sia nuova che esistente, installata in un luogo di lavoro è tenuto all’analisi di tutti i rischi inerenti alle attività lavorative negli ambienti di lavoro, inclusa la valutazione degli effetti indotti dalle azioni sismiche, nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro”.
Quindi, in caso di terremoto, con conseguenti danni a persone all’interno del magazzino, dovuti al crollo delle strutture o alla caduta delle UDC, la mancanza di precauzioni specifiche costituirebbe una colpa per il datore di lavoro e l’RSPP.
Inoltre, dal 2003 l’Italia è stata oggetto di una nuova mappatura sismica che ha eliminato le zone non classificate, rendendo tutte le regioni potenzialmente soggette ad un potenziale rischio sismico.
IL RUOLO DI STRUTTURA SERVICE
Noi di Struttura Service, in questi undici anni di attività, ci siamo specializzati nell’campo della sicurezza delle scaffalature industriali, di ogni genere e marca.
Oltre alle verifiche periodiche delle scaffalature, in Struttura Service forniamo servizi di consulenza in merito alla fattibilità del CONSOLIDAMENTO SISMICO e successivamente predisponiamo e svolgiamo le attività previste per realizzarlo.
Il forte orientamento alla sicurezza e l’attenzione all’applicazione delle norme di riferimento (UNI EN 15512, UNI EN 15629, UNI EN 15635. UNI EN 15620) ci permettono di assistere tutte le aziende che, per la parte inerente alle scaffalature, mirino ad aumentare sicurezza e consapevolezza all’interno dei propri magazzini.
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